Erogazione liberale
AsTrID OdV è un’associazione di volontariato che si avvale in modo prevalente di proventi derivanti dalle quote associative, dal 5×1000, dalle raccolte fondi e dalle erogazioni liberali (ovvero donazioni) di tutti coloro che credono negli ideali e nelle attività che vengono svolte.
Anche per questo motivo, ogni donazione, anche la più piccola, ha un valore molto grande in quanto consente all’associazione di proseguire con le attività, migliorando sempre di più l’efficacia del proprio operato.
AsTrID OdV è iscritta al RUNTS “Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore” sez. A con determinazione del dirigente Umse Sviluppo Rete Dei Servizi della PA di Trento n. 2022-I067-00089 del 20.05.2022 e nell’albo provinciale delle organizzazioni di volontariato della Provincia Autonoma di Trento, previsto dall’articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (con numero di iscrizione 276/A – sezione B).
Il codice del Terzo settore (D.lgs 117/2017) disciplina all’art. 83, il regime di detrazioni e deduzioni per le persone fisiche ed imprese che effettuano erogazioni liberali a favore degli Ets. Tali disposizioni si applicano già a partire dal 1° gennaio 2018 alle organizzazioni di volontariato (Odv), iscritte nel relativo registro.
Le erogazioni liberali possono essere in denaro o in natura e possono essere effettuate sia da persone fisiche che da enti/società.
Riprendiamo i punti salienti della normativa, facendo riferimento alle sintesi elaborate nel sito internet https://www.cantiereterzosettore.it/.
EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO
La normativa prevede che per ottenere le agevolazioni previste, le erogazioni liberali in denaro devono essere tracciabili, ovvero avvenire tramite Bonifico. Per effettuare la tua donazione ad ASTRID puoi utilizzare questi riferimenti:
AsTrID OdV
IBAN: IT 45 V 08178 05579 000014163369
Banca: Cassa Rurale Alta Valsugana
Causale: Donazione/erogazione liberale
Le erogazioni liberali effettuate a favore degli Ets sono detraibili o deducibili dalle imposte sui redditi, con modalità diverse a seconda del soggetto erogatore e dell’ente percipiente.
La detraibilità interviene sull’imposta lorda: una volta determinata quest’ultima, si sottrae dalla stessa una somma pari ad una quota parte dell’erogazione liberale effettuata.
La deducibilità interviene invece sul reddito imponibile: il reddito tassato sarà costituito dalla somma dei redditi di diversa natura percepiti dal soggetto durante l’anno, a cui si andranno a sottrarre le erogazioni liberali effettuate, andando quindi a diminuire la base imponibile fiscale.
EROGAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE
Per quanto riguarda le erogazioni effettuate da persone fisiche, si prevede la possibilità di deduzione dal reddito o di detrazione dall’imposta, ma con modalità e a condizioni differenti.
Nel caso in cui la persona opti per la detrazione, essa ammonterà al 35% dell’importo della donazione stessa, su una donazione massima di 30.000 euro. Ciò significa che sulla donazione massima di 30.000 euro si avrà un risparmio d’imposta di 10.500 euro.
L’erogazione in oggetto può essere in denaro o in natura. Per quelle in denaro, la condizione per la detrazione è l’effettuazione della donazione attraverso banche, uffici postali ovvero altri sistemi che permettano la sua tracciabilità.
ESEMPIO DI DETRAZIONE PER PERSONA FISICA |
Reddito imponibile complessivo: € 50.000,00 Imposta: € 5.000,00 Erogazione liberale effettuata: € 10.000,00 Risparmio d’imposta: € 3.500,00 (€ 10.000,00 x 35%) Imposta da versare: € 5.000,00 – € 3.500,00 = € 1.500,00 |
Nel caso in cui, invece la persona opti per la deducibilità della donazione, in denaro o in natura, l’importo deducibile della donazione sarà pari al massimo al 10% del reddito complessivo dichiarato, qualunque sia il suo importo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata negli anni successivi ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
ESEMPIO DI DEDUZIONE PER PERSONA FISICA |
Reddito imponibile complessivo: € 80.000,00 Erogazione liberale effettuata: € 5.000,00 Importo massimo deducibile: € 8.000,00 (€ 80.000,00 x 10%) Reddito imponibile: € 80.000,00 – 5.000,00 = € 75.000,00 |
EROGAZIONI EFFETTUATE DA ENTI E SOCIETÀ
Per quanto riguarda le erogazioni effettuate, invece, da enti e società, per esse è prevista la sola possibilità di deduzione dal reddito imponibile, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Quanto scritto a proposito della possibilità di deduzione dell’eccedenza negli anni successivi vale anche per le società e gli enti.
ESEMPIO DI DEDUZIONE PER ENTI E SOCIETA’ |
Reddito imponibile complessivo: € 800.000,00 Erogazione liberale effettuata: € 80.000,00 Importo massimo deducibile: € 80.000,00 (€ 800.000,00 x 10%) Reddito imponibile: € 800.000,00 – 80.000,00 = € 720.000,00 |
EROGAZIONI IN NATURA
Per quanto riguarda i beni in natura che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile, il riferimento è il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 novembre 2019.
Il decreto specifica che nel caso delle erogazioni liberali in natura l’ammontare è definito sulla base del valore normale del bene donato. Nel caso di beni strumentali si fa riferimento al residuo valore fiscale dell’atto di trasferimento; nel caso infine di beni o servizi di cui all’art.85, c.1 lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi, si fa riferimento al minor valore tra quello normale del bene e quello attribuito alle rimanenze.
Per essere legittima, la donazione deve essere accompagnata da una documentazione scritta da parte del donatore contenente la descrizione analitica dei beni e l’indicazione dei relativi valori. Nel caso di donazioni superiori a 30.000 euro oppure nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati (riferita a non oltre 90 giorni prima del trasferimento del bene stesso), di cui dovrà consegnare copia al beneficiario.
A sua volta, il ricevente deve predisporre una dichiarazione con l’impegno ad utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Rimane in vigore la legge 166/2016 per cui la donazione di alcune tipologie di beni a soggetti indicati dal legislatore, compresi gli enti del terzo settore, non opera la presunzione di cessione e i beni non si considerino destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
La donazione di tali beni, pertanto, non è considerata cessione e l’Iva relativa al loro acquisto, o ai costi sostenuti per la loro fabbricazione, non ha limiti di detrazione.
I beni rientranti in tale norma agevolativa sono le eccedenze alimentari, i medicinali, gli articoli di medicazione, i prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, i libri e relativi supporti integrativi, e gli altri prodotti elencati e definiti dall’art. 16, c.1 della legge 166/2016.
OBBLIGHI E DIVIETI
I benefici derivanti dalle presenti disposizioni non possono essere cumulati con altri. Pertanto, le persone fisiche non potranno, per la stessa donazione, cumulare la detraibilità dalle imposte e la deducibilità dal reddito, dovendone scegliere una.
Tutti i soggetti donatori non potranno, inoltre, cumulare i benefici appena esposti con quelli derivanti da altre disposizioni che prevedono la detrazione o la deduzione per la medesima donazione.